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Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia
approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989,
ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991
n. 176 depositata
presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi
proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e
il carattere inalienabile dei loro diritti sono le
fondamenta della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite
hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti
fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore
della persona umana e hanno risolto di favorire il
progresso sociale e di instaurare migliori
condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei
Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo
hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può
avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà
che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di ogni
altra opinione, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato
che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a
un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della
società e ambiente naturale per la crescita e il
benessere di tutti i suoi membri e in particolare
dei fanciulli, deve ricevere la protezione e
l’assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo
armonioso e completo della sua personalità deve
crescere in un ambiente familiare in un clima di
felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare
pienamente il fanciullo ad avere una sua vita
individuale nella società, ed educarlo nello spirito
degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni
Unite, in particolare in uno spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e
di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una
protezione speciale al fanciullo è stata enunciata
nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti
del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20
novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici
| in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto
internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali | in particolare all’art. 10 | e
negli Statuti e strumenti pertinenti delle
Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni
internazionali che si preoccupano del benessere del
fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a
causa della sua mancanza di maturità fisica e
intellettuale, necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui
principi sociali e giuridici applicabili alla
protezione e al benessere dei fanciulli, considerati
soprattutto sotto il profilo della prassi in materia
di adozione e di collocamento familiare a livello
nazionale e internazionale; dell’insieme delle
regole minime delle Nazioni Unite relative
all’amministrazione della giustizia minorile (Regole
di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione
delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza
e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo
fanciulli che vivono in condizioni particolarmente
difficili e che è necessario prestare loro una
particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle
tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo
per la protezione e lo sviluppo armonioso del
fanciullo,
Riconoscendo l’importanza della cooperazione
internazionale per il miglioramento delle condizioni
di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in
particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1 (generali)
1. Ai sensi della presente Convenzione si intende
per fanciullo ogni essere umano avente un’età
inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto
prima la maturità in virtù della legislazione
applicabile.
Articolo 2 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i
diritti enunciati nella presente Convenzione e a
garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro
giurisdizione, senza distinzione di sorta e a
prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi
genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro
nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti
appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi
genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi
familiari.
Articolo 3 (generali)
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi,
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al
fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo
benessere, in considerazione dei diritti e dei
doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre
persone che hanno la sua responsabilità legale, e a
tal fine essi adottano tutti i provvedimenti
legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il
funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti
che hanno la responsabilità dei fanciulli e che
provvedono alla loro protezione sia conforme alle
norme stabilite dalle autorità competenti in
particolare nell’ambito della sicurezza e della
salute e per quanto riguarda il numero e la
competenza del loro personale nonché l’esistenza di
un adeguato controllo.
Articolo 4 (generali)
1. Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i
provvedimenti legislativi, amministrativi e altri,
necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla
presente Convenzione. Trattandosi di diritti
economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui
dispongono e, se del caso, nell’ambito della
cooperazione internazionale.
Articolo 5 (generali)
1. Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il
diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei
membri della famiglia allargata o della
collettività, come previsto dagli usi locali, dei
tutori o altre persone legalmente responsabili del
fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio
dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente
Convenzione.
Articolo 6 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha
un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del
fanciullo.
Articolo 7 (identità)
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al
momento della sua nascita e da allora ha diritto a
un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella
misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e
a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti
siano attuati in conformità con la loro legislazione
nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro
dagli strumenti internazionali applicabili in
materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non
fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi
apolide.
Articolo 8 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il
diritto del fanciullo a preservare la propria
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo
nome e le sue relazioni familiari, così come
riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli
elementi costitutivi della sua identità o di alcuni
di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata
assistenza e protezione affinché la sua identità sia
ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9 (famiglia)
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo
non sia separato dai suoi genitori contro la loro
volontà a meno che le autorità competenti non
decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e
conformemente con le leggi di procedura applicabili,
che questa separazione è necessaria nell’interesse
preminente del fanciullo. Una decisione in questo
senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori
maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se
vivano separati e una decisione debba essere presa
riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del
presente articolo, tutte le parti interessate devono
avere la possibilità di partecipare alle
deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del
fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno
di essi di intrattenere regolarmente rapporti
personali e contatti diretti con entrambi i
genitori, a meno che ciò non sia contrario
all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti
adottati da uno Stato parte, come la detenzione,
l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte
(compresa la morte, quale che ne sia la causa,
sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i
genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato
parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al
fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro
della famiglia, le informazioni essenziali
concernenti il luogo dove si trovano il familiare o
i familiari, a meno che la divulgazione di tali
informazioni possa mettere a repentaglio il
benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda
non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli
per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli
Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9,
ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi
genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare
sarà considerata con uno spirito positivo, con
umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda
non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli
autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati
diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali
e contatti diretti regolari con entrambi i suoi
genitori, salve circostanze eccezionali.
3. A tal fine, e in conformità con l’obbligo
incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo
1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto
del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare
ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel
proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese
può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini
della protezione della sicurezza interna,
dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui,
compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella
presente Convenzione.
Articolo 11 (identità)
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per
impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di
fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la
conclusione di accordi bilaterali o multilaterali
oppure l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12 (partecipazione)
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace
di discernimento il diritto di esprimere liberamente
la sua opinione su ogni questione che lo interessa,
le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese
in considerazione tenendo conto della sua età e del
suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo
la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato, in maniera compatibile con le
regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13 (partecipazione)
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la libertà di
ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e
idee di ogni specie, indipendentemente dalle
frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o
artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del
fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere
regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite
dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione
altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale,
dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche.
Articolo 14 (partecipazione)
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del
fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere
dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali,
di guidare il fanciullo nell’esercizio del
summenzionato diritto in maniera che corrisponda
allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o
convinzioni può essere soggetta unicamente alle
limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai
fini del mantenimento della sicurezza pubblica,
dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità
pubbliche, oppure delle libertà e diritti
fondamentali dell’uomo.
Articolo 15 (partecipazione)
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del
fanciullo alla libertà di associazione e alla
libertà di riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto
unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge,
necessarie in una società democratica nell’interesse
della sicurezza nazionale, della sicurezza o
dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità
o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà
altrui.
Articolo 16 (identità)
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua
corrispondenza, e neppure di affronti illegali al
suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della
legge contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17 (Educazione)
1. Gli Stati parti riconoscono l’importanza della
funzione esercitata dai mass media e vigilano
affinché il fanciullo possa accedere a una
informazione e a materiali provenienti da fonti
nazionali e internazionali varie, soprattutto se
finalizzati a promuovere il suo benessere sociale,
spirituale e morale nonché la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare
informazioni e materiali che hanno una utilità
sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono
allo spirito dell’art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in
vista di produrre, di scambiare e di divulgare
informazioni e materiali di questo tipo provenienti
da varie fonti culturali, nazionali e
internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di
libri per l’infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in
particolar modo delle esigenze linguistiche dei
fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo
minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi
appropriati destinati a proteggere il fanciullo
dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al
suo benessere in considerazione delle disposizioni
degli artt. 13 e 18.
Articolo 18 (famiglia)
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per
garantire il riconoscimento del principio secondo il
quale entrambi i genitori hanno una responsabilità
comune per quanto riguarda l’educazione del
fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La
responsabilità di allevare il fanciullo e di
provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai
genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali
i quali devono essere guidati principalmente
dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti
enunciati nella presente Convenzione, gli Stati
parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e
ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità
che incombe loro di allevare il fanciullo e
provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e
servizi incaricati di vigilare sul benessere del
fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato
provvedimento per garantire ai fanciulli i cui
genitori lavorano il diritto di beneficiare dei
servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia,
per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il
fanciullo contro ogni forma di violenza, di
oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di
abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per
tutto il tempo in cui è affidato all’uno o
all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore
legale (o tutori legali), oppure a ogni altra
persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno,
in caso di necessità, procedure efficaci per la
creazione di programmi sociali finalizzati a fornire
l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai
quali egli è affidato, nonché per altre forme di
prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del
rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della
trattazione e dei seguiti da dare ai casi di
maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse
dovranno altresì includere, se necessario, procedure
di intervento giudiziario.
Articolo 20 (protezione)
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o
definitivamente privato del suo ambiente familiare
oppure che non può essere lasciato in tale ambiente
nel suo proprio interesse, ha diritto a una
protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo
una protezione sostitutiva, in conformità con la
loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare
concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare,
della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o,
in caso di necessità, del collocamento in adeguati
istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una
selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente
conto della necessità di una certa continuità
nell’educazione del fanciullo, nonché della sua
origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21 (identità)
1. Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano
l’adozione si accertano che l’interesse superiore
del fanciullo sia la considerazione fondamentale in
materia e:
a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia
autorizzata solo dalle autorità competenti le quali
verificano, in conformità con la legge e con le
procedure applicabili e in base a tutte le
informazioni affidabili relative al caso in esame,
che l’adozione può essere effettuata in
considerazione della situazione del bambino in
rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori
legali e che, ove fosse necessario, le persone
interessate hanno dato il loro consenso all’adozione
in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri
necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere
presa in considerazione come un altro mezzo per
garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora
quest’ultimo non possa essere affidato a una
famiglia affidataria o adottiva oppure essere
allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
c) vigilano, in caso di adozione all’estero,
affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie
e di norme equivalenti a quelle esistenti per le
adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare
affinché, in caso di adozione all’estero, il
collocamento del fanciullo non diventi fonte di
profitto materiale indebito per le persone che ne
sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo
stipulando accordi o intese bilaterali o
multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in
questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni
di fanciulli all’estero siano effettuate dalle
autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché
il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto
di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai
sensi delle regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra
persona, possa beneficiare della protezione e della
assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti
della presente Convenzione e dagli altri strumenti
internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di
natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle
forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi
compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e
dalle altre organizzazioni intergovernative o non
governative competenti che collaborano con
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere
e aiutare i fanciulli che si trovano in tale
situazione e per ricercare i genitori o altri
familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di
ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la
madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al
fanciullo sarà concessa, secondo i principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa
protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del
suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli
mentalmente o fisicamente handicappati devono
condurre una vita piena e decente, in condizioni che
garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro
autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione
alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei
fanciulli handicappati di beneficiare di cure
speciali e incoraggiano e garantiscono, in
considerazione delle risorse disponibili, la
concessione, dietro richiesta, ai fanciulli
handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e
a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto
adeguato alle condizioni del fanciullo e alla
situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali
egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei
minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità
con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito
ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto
delle risorse finanziarie dei loro genitori o di
coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è
concepito in modo tale che i minori handicappati
abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie, alla
riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle
attività ricreative e possano beneficiare di questi
servizi in maniera atta a concretizzare la più
completa integrazione sociale e il loro sviluppo
personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale,
gli Stati parti favoriscono lo scambio di
informazioni pertinenti nel settore delle cure
sanitarie preventive e del trattamento medico,
psicologico e funzionale dei minori handicappati,
anche mediante la divulgazione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi
di formazione professionale, nonché l’accesso a tali
dati, in vista di consentire agli Stati parti di
migliorare le proprie capacità e competenze e di
allargare la loro esperienza in tali settori. A tal
riguardo, si terrà conto in particolare delle
necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore
di godere del miglior stato di salute possibile e di
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.
Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia
privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire
l’attuazione integrale del summenzionato diritto e
in particolare adottano ogni adeguato provvedimento
per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i
fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e
le cure sanitarie necessarie, con particolare
attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie
primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione,
anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in
particolare mediante l’utilizzazione di tecniche
agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti
nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente
naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e
postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in
particolare i genitori e i minori, ricevano
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del
minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno,
sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto
che consenta loro di mettere in pratica tali
informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i
consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in
materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace
atta ad abolire le pratiche tradizionali
pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e
incoraggiare la cooperazione internazionale in vista
di ottenere gradualmente una completa attuazione del
diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal
fine saranno tenute in particolare considerazione le
necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è
stato collocato dalla autorità competente al fine di
ricevere cure, una protezione oppure una terapia
fisica o mentale, il diritto a una verifica
periodica di detta terapia e di ogni altra
circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il
diritto di beneficiare della sicurezza sociale,
compresa la previdenza sociale, e adottano le misure
necessarie per garantire una completa attuazione di
questo diritto in conformità con la loro
legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere
concesse in considerazione delle risorse e della
situazione del minore e delle persone responsabili
del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra
considerazione relativa a una domanda di prestazione
effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27 (generali)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni
fanciullo a un livello di vita sufficiente per
consentire il suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno
l'affidamento del fanciullo la responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle
loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le
condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti,
in considerazione delle condizioni nazionali e
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i
genitori e altre persone aventi la custodia del
fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se
del caso, un'assistenza materiale e programmi di
sostegno, in particolare per quanto riguarda
l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento al fine di garantire il mantenimento
del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre
persone aventi una responsabilità finanziaria nei
suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In
particolare, per tener conto dei casi in cui la
persona che ha una responsabilità finanziaria nei
confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da
quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono
l'adesione ad accordi internazionali oppure la
conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di
ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28 (Educazione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del
fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine
di garantire l’esercizio di tale diritto in misura
sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle
possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e
gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di
insegnamento secondario sia generale che
professionale, che saranno aperte e accessibili a
ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la
gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento
superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione
delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento
scolastico e professionale siano aperte e
accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità
della frequenza scolastica e la diminuzione del
tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento per vigilare affinché la disciplina
scolastica sia applicata in maniera compatibile con
la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in
conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la
cooperazione internazionale nel settore
dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire
a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo
e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche
e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A
tal fine, si tiene conto in particolare delle
necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29 (Educazione)
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del
fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del
fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la
loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei
principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi
genitori, della sua identità, della sua lingua e dei
suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui
può essere originario e delle civiltà diverse dalla
sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le
responsabilità della vita in una società libera, in
uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza,
di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i
popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e
delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto
dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o
dell’art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere
alla libertà delle persone fisiche o morali di
creare e di dirigere istituzioni didattiche, a
condizione che i principi enunciati al paragrafo 1
del presente articolo siano rispettati e che
l’educazione impartita in tali istituzioni sia
conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30 (identità)
1. Negli Stati in cui esistono minoranze etniche,
religiose o linguistiche oppure persone di origine
autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a
una di tali minoranze non può essere privato del
diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria religione o di
far uso della propria lingua insieme agli altri
membri del suo gruppo.
Articolo 31 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il
diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al
gioco e ad attività ricreative proprie della sua età
e a partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il
diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla
vita culturale e artistica e incoraggiano
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di
mezzi appropriati di divertimento e di attività
ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del
fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento
economico e di non essere costretto ad alcun lavoro
che comporti rischi o sia suscettibile di porre a
repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua
salute o al suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per garantire
l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e
in considerazione delle disposizioni pertinenti
degli altri strumenti internazionali, gli Stati
parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di
ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli
orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per
garantire l’attuazione effettiva del presente
articolo;
Articolo 33 (salute)
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura,
comprese misure legislative, amministrative, sociali
ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
così come definite dalle Convenzioni internazionali
pertinenti e per impedire che siano utilizzati
fanciulli per la produzione e il traffico illecito
di queste sostanze.
Articolo 34 (protezione)
1. Gli Stati parti si impegnano a proteggere il
fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale
e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati
adottano in particolare ogni adeguata misura a
livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a
dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di
prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della
produzione di spettacoli o di materiale a carattere
pornografico.
Articolo 35 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento a livello nazionale, bilaterale e
multilaterale per impedire il rapimento, la vendita
o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto
qualsiasi forma.
Articolo 36 (protezione)
1. Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro
ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al
suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37 (protezione)
1. Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né
la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono essere decretati per
reati commessi da persone di età inferiore a
diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in
maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la
detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo
devono essere effettuati in conformità con la legge,
costituire un provvedimento di ultima risorsa e
avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato
con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità
della persona umana e in maniera da tener conto
delle esigenze delle persone della sua età. In
particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà
separato dagli adulti, a meno che si ritenga
preferibile di non farlo nell’interesse preminente
del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in
contatto con la sua famiglia per mezzo di
corrispondenza e di visite, tranne che in
circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad
avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica
o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il
diritto di contestare la legalità della loro
privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e
una decisione sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38 (protezione)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far
rispettare le regole del diritto umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto
armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a
livello pratico per vigilare che le persone che non
hanno raggiunto l’età di quindici anni non
partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle
loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto
l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi
più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli
Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza
i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in
virtù del diritto umanitario internazionale di
proteggere la popolazione civile in caso di
conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni
misura possibile a livello pratico affinché i
fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano
beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39 (salute)
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento per agevolare il recupero fisico e
psicologico e il reinserimento sociale di ogni
fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di
ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli,
inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale
recupero e reinserimento devono svolgersi in
condizioni tali da favorire la salute, il rispetto
della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo
sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di
reato penale il diritto a un trattamento tale da
favorire il suo senso della dignità e del valore
personale, che rafforzi il suo rispetto per i
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che
tenga conto della sua età nonché della necessità di
facilitare il suo reinserimento nella società e di
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a
quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni
pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati
parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato,
accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a
causa di azioni o di omissioni che non erano vietate
dalla legislazione nazionale o internazionale nel
momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di
reato penale abbia almeno diritto alle seguenti
garanzie:
I. di essere ritenuto innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
II. di essere informato il prima possibile e
direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi
genitori o rappresentanti legali, delle accuse
portate contro di lui, e di beneficiare di
un’assistenza legale o di ogni altra assistenza
appropriata per la preparazione e la presentazione
della sua difesa;
III. che il suo caso sia giudicato senza indugio da
un’autorità o istanza giudiziaria competenti,
indipendenti e imparziali per mezzo di un
procedimento equo ai sensi di legge in presenza del
suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché
in presenza dei suoi genitori o rappresentanti
legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario
all’interesse preminente del fanciullo a causa in
particolare della sua età o della sua situazione;
IV. di non essere costretto a rendere testimonianza
o dichiararsi colpevole; di interrogare o far
interrogare i testimoni a carico e di ottenere la
comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo
discarico a condizioni di parità;
V. qualora venga riconosciuto che ha commesso reato
penale, poter ricorrere contro questa decisione e
ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a
un'autorità o istanza giudiziaria superiore
competente, indipendente e imparziale, in conformità
con la legge;
VI. di essere assistito gratuitamente da un
interprete se non comprende o non parla la lingua
utilizzata;
VII. che la sua vita privata sia pienamente
rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere
l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione
di autorità e di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o
riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in
particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della
quale si presume che i fanciulli non abbiano la
capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia
possibile e auspicabile per trattare questi
fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie
rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e
le garanzie legali debbono essere integralmente
rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni
concernenti in particolar modo le cure,
l’orientamento, la supervisione, i consigli, la
libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i
programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative all’assistenza
istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli
un trattamento conforme al loro benessere e
proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41 (generali)
1. Nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione pregiudica disposizioni più propizie
all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano
figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo
Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
1. Gli Stati parti si impegnano a far largamente
conoscere i principi e le disposizioni della
presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati
sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli
Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi
contratti in base alla presente Convenzione, è
istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che
adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta
moralità e in possesso di una competenza
riconosciuta nel settore oggetto della presente
Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati
parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un’equa
ripartizione geografica e in considerazione dei
principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio
segreto su una lista di persone designate dagli
Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un
candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno
elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima
della data di ogni elezione il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per
iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati
entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario
generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati
in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati
parti che li hanno designati, e sottoporrà tale
elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle
riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario
Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il
numero legale sarà rappresentato da due terzi degli
Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono
quelli che ottengono il maggior numero di voti,
nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti
presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro
anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura
è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri
eletti nella prima elezione scade alla fine di un
periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri
saranno estratti a sorte dal presidente della
riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro
del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo,
un membro dichiara di non poter più esercitare le
sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che
aveva presentato la sua candidatura nomina un altro
esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio
resosi vacante fino alla scadenza del mandato
corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del
Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo
di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente
presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni
Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di
regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è
determinata e se necessario modificata da una
riunione degli Stati parti alla presente
Convenzione, sotto riserva dell’approvazione
dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il
personale e le strutture di cui quest’ultimo
necessita per adempiere con efficacia alle sue
mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla
presente Convenzione ricevono, con l’approvazione
dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle
risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle
condizioni e secondo le modalità stabilite
dall’Assemblea Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al
Comitato, tramite il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti
sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare
effetto ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi realizzati per il
godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data
dell’entrata in vigore della presente Convenzione
per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente
articolo debbono se del caso indicare i fattori e le
difficoltà che impediscono agli Stati parti di
adempiere agli obblighi previsti nella presente
Convenzione. Essi debbono altresì contenere
informazioni sufficienti a fornire al Comitato una
comprensione dettagliata dell’applicazione della
Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato
un rapporto iniziale completo non sono tenuti a
ripetere nei rapporti che sottoporranno
successivamente | in conformità con il capoverso b)
del paragrafo 1 del presente articolo | le
informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni
informazione complementare relativa all’applicazione
della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea
generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale,
un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti
abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
1. Al fine di promuovere l’attuazione effettiva
della Convenzione e incoraggiare la cooperazione
internazionale nel settore oggetto della
Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle
Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare
nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni
della presente Convenzione che rientrano nell’ambito
del loro mandato. Il Comitato può invitare le
Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo
competente che riterrà appropriato, a dare pareri
specializzati sull’attuazione della Convenzione in
settori di competenza dei loro rispettivi mandati.
Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a
sottoporgli rapporti sull’attuazione della
Convenzione in settori che rientrano nell’ambito
delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario,
alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi
competenti ogni rapporto degli Stati parti
contenente una richiesta di consigli tecnici o di
assistenza tecnica, o che indichi una necessità in
tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e
proposte del Comitato concernenti tale richiesta o
indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea
generale di chiedere al Segretario Generale di
procedere, per conto del Comitato, a studi su
questioni specifiche attinenti ai diritti del
fanciullo;
d) il Comitato può fare suggerimenti e
raccomandazioni generali in base alle informazioni
ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della
presente Convenzione. Questi suggerimenti e
raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato
parte interessato e sottoposti all’Assemblea
Generale insieme a eventuali osservazioni degli
Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di
tutti gli Stati.
Articolo 47
1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso
il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Articolo 48
1. La presente Convenzione rimarrà aperta
all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di
adesione saranno depositati presso il Segretario
Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la
presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione la Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo al deposito da parte di
questo Stato del suo strumento di ratifica o di
adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e
depositarne il testo presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il
Segretario Generale comunica quindi la proposta di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di
far sapere se siano favorevoli a una Conferenza
degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte
e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a
decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno
un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di
tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la
Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da
una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti
alla Conferenza è sottoposto per approvazione
all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo
entra in vigore dopo essere stato approvato
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e
accettato da una maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha
valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno
accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati
dalle disposizioni della presente Convenzione e da
tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli
Stati il testo delle riserve che saranno state
formulate dagli Stati all’atto della ratifica o
dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con
l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo
per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al
Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne
informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà
effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario
Generale.
Articolo 52
1. Ogni Stato parte può denunciare la presente
Convenzione per mezzo di notifica scritta
indirizzata al Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia
avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della
notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite è designato come depositario della
presente Convenzione.
Articolo 54
1. L’originale della presente Convenzione, i cui
testi in lingua araba, cinese, francese, inglese,
russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà
depositato presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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